Art. 1.
(Finalità).

      1. La Repubblica, in conformità agli articoli 3 e 31 della Costituzione, riconosce il ruolo dei giovani nel processo di sviluppo del Paese attraverso l'avvio di politiche volte allo sviluppo e al sostegno della loro autodeterminazione, favorendone la cittadinanza attiva e promuovendo interventi volti a rimuovere gli ostacoli di carattere economico e sociale che impediscono l'accesso dei giovani alla prima casa di abitazione.
      2. Nell'ambito delle politiche attive della formazione e dell'autoimpiego, la Repubblica promuove, altresì, interventi a favore dei giovani al fine di contribuire a una piena e concreta attuazione del diritto allo studio nonché di favorire l'occupazione giovanile.